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Se la specie umana sopravviverà,

gli uomini del futuro considereranno

la nostra epoca illuminata, immagino,

come un vero e proprio

secolo di oscurantismo: saranno indubbiamente

capaci di apprezzare

l'ironia di questa situazione

in modo più divertente di noi. E' di noi che rideranno. Sapranno che ciò che noi chiamiamo schizofrenia

era una delle forme sotto cui

- spesso per il tramite di gente del tutto ordinaria-

la luce ha incominciato

a filtrare attraverso

le fessure delle

nostre menti chiuse.

La politica dell'esperienza

 Ronald Laing

I disegni sopra riprodotti sono frutto di un laboratorio svolto nel mese di Giugno 2014

Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE   “CRISTINA GAVIOLI A.P.S.”

DENOMINAZIONE - SEDE

art. 1

Articolo 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è stata costituita in data 14/04/2014, con atto registrato presso Bologna Atti Pubblici il 29/04/2014 al numero 3410 serie 3, un'associazione non commerciale, che assume la denominazione “Associazione di Promozione Sociale Cristina Gavioli”, con sede in Bologna (BO), Piazza dei Martiri, 1, L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’assemblea ordinaria.

In seguito va ad aggiornare il proprio originario statuto adeguandolo alle modifiche previste dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Tale associazione, dalla data odierna, assumerà la denominazione “CRISTINA GAVIOLI  APS”.

SCOPO - FINALITÀ

art. 2

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, con finalità solidaristiche, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L’associazione intende valorizzare l'associazionismo ed il volontariato come espressione di impegno sociale nell’area del disagio psichico, con premesse che si ispirano ai principi dell’Antipsichiatria.

L'Associazione ha lo scopo di favorire:

- la gestione o la promozione di attività ricreative, espressive, comunicative, socializzanti, da svolgersi nell’area dei disturbi nervosi, mentali e di disagio sociale, più in generale iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di intervento;

- l’associazione potrà inoltre sviluppare progetti di integrazione nell’ambito scolastico con predilezione del canale artistico-espressivo;

- la promozione della partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione, in accordo con l’orientamento operativo che la stessa dichiara, al fine di permettere l'espressione della creatività e delle risorse di ognuno, secondo la singolarità della propria cultura e comportamento, anche attraverso momenti di autogestione (preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo) delle iniziative;

- la realizzazione di interventi di assistenza, tesi a favorire, per quanto possibile, recupero dell’autonomia, riadattamento e socialità di persone portatrici di disagio psichico o disabilità;

- l’alleggerimento delle difficoltà psicologiche e comportamentali, nei familiari ed amici delle suddette persone, attraverso attività di informazione e affiancamento, tali da facilitare maggiore comprensione del disagio e più facile interazione.

L’associazione, per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche, realizzate sempre senza alcun fine di lucro svolgerà, in via principale, le seguenti attività:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni (cfr. lettera a, art. 5 D. Lgs. 117/2017);

 

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (cfr. lettera i, art. 5 D. Lgs. 117/2017).

 

 

A solo titolo esemplificativo l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  1. Progettazione e/o gestione di laboratori creativi, attività culturali e ludiche in collaborazione e con l’auspicabile sostegno di strutture pubbliche o private.

  2. Istituzione e gestione di corsi diretti agli utenti nel loro ambiente di vita.

  3. Altresì corsi per  aiutare la comprensione del disturbo e sviluppare un corretto approccio dei parenti o di chi ha con loro continuità di contatto.

  4. Ideazione, sostegno, promozione, organizzazione, finanziamento, diretto o indiretto, di iniziative nel campo dell’editoria e della comunicazione riguardanti eventi, espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e l’attività dell’Associazione.

  5. Sostegno (in forme da modulare singolarmente) a soggetti disabili privi di supporti strutturali.

  6. Erogare, secondo criteri che verranno regolamentati dal Consiglio Direttivo, borse di studio.

  7. Sostegno e contributo alla realizzazione, diretta o indiretta, di progetti, mostre, studi, pubblicazioni, ricerche, conferenze su tematiche connesse alle finalità istituzionali dell’Associazione.

  8. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; potrà inoltre organizzare viaggi e soggiorni finalizzati allo scambio culturale tra associazioni a livello internazionale e nazionale. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie personali e gratuite dei soci, ma, se necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali, potrà richiedere prestazioni di lavoro autonomo che verranno di volta in volta autocertificate.

  9. L’Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori; potrà inoltre, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività affine o simile a quelle elencate, nonché promuovere occasioni di confronto, dibattito e sensibilizzazione su tematiche inerenti il disagio psichico, all'interno e all'esterno dell'Associazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa (pubblicazioni, giornali, radio, televisione, iniziative pubbliche).

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

SOCI

art. 3

Assumono la qualità di socio le persone fisiche e giuridiche, le quali condividono le finalità dell’organizzazione, si impegnano per realizzarle e versano la quota sociale annuale.

Coloro che intendono aderire all’APS devono presentare un’apposita istanza al consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’organizzazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed eventuali regolamenti. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta. L’adesione all’organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

 

art. 4

I soci sono tenuti:

- all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

art. 5

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall’organizzazione ed a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’organizzazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’APS. L’elezione degli organi dell’organizzazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

art. 6

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salva la perdita per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

 

art. 7

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall’annotazione sul libro soci.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

 

art. 8

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

art. 9

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

 

b) eredità, donazioni e legati;

 

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

 

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio:

spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

 

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

 

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

art. 10

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’APS nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci. Qualora l’organizzazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del consiglio direttivo

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

art. 11

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

 

 

 

ASSEMBLEE

art. 12

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

 

art. 13

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) elezione del Consiglio direttivo;

b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;

c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

e) approvazione di eventuali Regolamenti;

f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci;

g) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

art. 14

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

 

art. 15

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. La convocazione potrà avvenire anche mediante altri mezzi di comunicazione, quali: posta elettronica, fax, lettera cartacea e qualsiasi altro strumento idoneo allo scopo di garantirne la massima diffusione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Sia in prima che in seconda  convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati con diritto di voto ed occorre per deliberare il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento della ASP e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

 

art. 16

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal VicePresidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 17

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa è possibile prevedere anche l’elezione di altre cariche all’interno del Consiglio direttivo, quali ad esempio il Tesoriere/Cassiere o il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, posta elettronica o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) approvare il rendiconto economico - finanziario;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

 

art. 18

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

PRESIDENTE

art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 20 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art 21 - Il Segretario e Cassiere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e collabora con il Presidente e vice Presidente nell’attendere alla corrispondenza e nella cura dei contratti e dei progetti dell'Associazione.

Il Cassiere si incarica della tenuta della contabilità, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

 

COLLEGIO SINDACALE

art. 22

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE DEI CONTI

Art. 23

  1. E’ prevista la nomina di un organo di controllo quando siamo superati per due esercizi         consecutivi due dei seguenti limiti:

  A.. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;

 

  B.  totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, contributi pubblici, ecc.): 220.000 euro;

  C.  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo della nomina di un organo di controllo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.

Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti previste dal 2° comma dell’art. 2397 c.c., cioè uno fra i revisori dei conti iscritti nell’apposito registro, gli altri fra gli iscritti negli albi professionali previsti da un apposito decreto del Ministro della Giustizia oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Nel caso di organo di controllo collegiale, cioè di collegio dei sindaci, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I compiti dell’organo di controllo sono quelli di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e del rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile dell’ente e sul concreto funzionamento di questo.

L’organo di controllo deve esercitare, inoltre, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, con particolare riguardo alle norme contenute negli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, e deve attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste da un apposito decreto del Ministro della Giustizia, come previsto dall’art. 14 sempre del Codice del terzo settore.

I componenti dell‘organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle attività dell’ente in generale o di singole attività.

​  2.  Vige l’obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  A.  totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;

  B.  totale delle entrate comunque denominate (ricavi, rendite, proventi, erogazioni liberali, contributi pubblici, ecc.): 2.200.000 euro;

  C.  dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo della nomina di un revisore legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui sopra non vengono superati.

  3.  L’eventuale nomina dell’Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ.mod.,non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

art. 24

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

SCIOGLIMENTO

art. 25

  1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 di tutti gli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

  2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Regionale del Terzo Settore, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

  3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/17 e succ.mod.

 

FORO COMPETENTE

art. 26

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, è di competenza del Foro di Bologna.

 

NORMA FINALE

art. 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali, e in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e succ.mod.

 

 

Letto, approvato e sottoscritto dall' Assemblea dei soci del 29.12.2022

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